La Grappa di Barolo è legge!

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Dopo un lunghissimo percorso normativo, è stata finalmente pubblicata la Scheda Tecnica della Grappa di Barolo che definisce caratteristiche e produzione. Ora spetta all’Unione Europea recepire il testo e tutelare questa eccellenza piemontese

Prima delle Indicazioni Geografiche, dei decreti, delle leggi e prima ancora dell’Unione Europea, nella nostra storia c’è Camillo Benso Conte di Cavour. Numerose testimonianze riportano che il Conte amasse i distillati ottenuti dalle vinacce dei suoi vigneti nella zona del Barolo. La sua severità e i gusti raffinati in fatto di enogastronomia, ci portano a pensare che il grande statista scegliesse con cura le materie prime dei suoi spiriti, con ogni probabilità ottenuti dalle vinacce di quel vitigno nebbiolo che, proprio il Conte, aveva contribuito a rendere grande grazie al nome del vino Barolo. Insomma, con buone probabilità, Cavour fu il primo estimatore e ambasciatore della «Grappa di Barolo», prima ancora che questa esistesse.

L’iter per riconoscere la Grappa di Barolo e tutelare questa eccellenza piemontese è una storia complessa e affascinante che sta per giungere a lieto fine. Il 13 giugno 2016, la Gazzetta Ufficiale numero 136 ha pubblicato la Scheda Tecnica della Grappa di Barolo, rendendo di fatto legge le caratteristiche e i modi di produzione di questa Indicazione Geografica della grappa italiana.

Tra le principali novità e conquiste della Scheda, ce ne sono almeno due fondamentali. La prima stabilisce che tutto il processo produttivo della Grappa di Barolo, ottenuta soltanto da vinacce di nebbiolo destinate a Barolo Docg, possa avvenire esclusivamente in Piemonte, compresa, ovviamente, la distillazione. La seconda e più importante impone che anche l’imbottigliamento della Grappa di Barolo dovrà avvenire su territorio piemontese.

La conquista della distillazione e dell’imbottigliamento su suolo regionale rappresenta una delle migliori garanzie per il consumatore, in quanto l’intera filiera della Grappa di Barolo sarà vincolata al territorio d’elezione e di vocazione, eseguita da produttori che tengono moltissimo a fare di questo prodotto la punta d’eccellenza delle grappe piemontesi. Troppo spesso, in passato, accadeva che distillerie fuori Piemonte acquistassero vinacce di nebbiolo da Barolo e distillassero l’omonima grappa non rispettandone gli standard di qualità. Una delle prassi consisteva nell’acquistare il prodotto sfuso per poi imbottigliarlo altrove.

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«Con estrema difficoltà, da parte del consumatore, di avere una garanzia che il prodotto acquistato rispondesse alle elevate caratteristiche di prestigio ed eccellenza che la Grappa di Barolo comporta», racconta a Alessandro Revel Chion, ex presidente dell’Istituto Grappa Piemonte ed estensore della Scheda Tecnica.

«Fino ad oggi la legge che regolava la Grappa di Barolo», continua Revel Chion, «era una sorta di legge quadro all’interno delle leggi di Indicazione Geografica per la grappa stilate nel regolamento CEE del 1989 e poi riprese da un decreto del Presidente della Repubblica del 1997, decreto che lasciava margini di interpretazione soprattutto sull’imbottigliamento delle grappe IG. In questi anni i produttori piemontesi hanno lavorato uniti per produrre una Scheda Tecnica precisa e puntuale, che applicasse e tutelasse in modo effettivo la Grappa di Barolo».

«Per stilare la Scheda Tecnica ci siamo rifatti anche ai disciplinari delle DOGC, in cui l’imbottigliamento e la produzione dei vini sono vincolati al territorio dove viene coltivata la materia prima», racconta Paolo Marolo, che ha seguito in prima linea tutto il percorso. «Finalmente possiamo avere una Grappa di Barolo ancorata al territorio di produzione, con la certezza che le vinacce arrivino fresche e di ottima qualità alle distillerie piemontesi, garanti della serietà di tutta la filiera»

Come mai si è esteso a tutto il Piemonte la possibilità di distillare e imbottigliare la grappa di Barolo?

«Innanzitutto perché non esistono distillerie all’interno dei confini delimitati dal disciplinare del Barolo Docg. In secondo luogo perché il Barolo è un’eccellenza che porta il nome del Piemonte nel mondo: la nuova legge permetterà ai produttori piemontesi di lavorare uniti per offrire un prodotto eccellente e caratteristico della loro Regione, nonché essere più forti nella valorizzazione e nella tutela», aggiunge Revel Chion.

Dopo la pubblicazione della legge italiana in Gazzetta ufficiale, la palla passa all’Unione Europea. Spetterà alle commissioni tecniche di Bruxelles vagliare le nuove disposizioni e approvarle, rendendo il testo definitivo e valido verso tutti gli stati membri.

«Confidiamo che l’Europa accolga il nostro lavoro e tenga conto della qualità e dell’autenticità che i produttori piemontesi sono in gradi di conferire a questo prodotto», conclude Paolo Marolo.

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